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STATUTO

ART. 1
DENOMINAZIONE

E' costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. Del Codice civile un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Montaggi Industriali" o, in forma abbreviata, "COMIND".

ART. 2
SEDE

La sede dell'ufficio del Consorzio è in Civitavecchia in via Luigi Sabatini, 4.
L'assemblea generale straordinaria del consorzio ha facoltà di trasferire la sede dell'Ufficio Consortile come pure di costituire sedi secondarie, filiali, ed uffici altrove, sia in Italia che all'estero.

ART.3
SCOPO

Il Consorzio non ha fine di lucro.

ART.4
OGGETTO E ATTIVITA'

Il Consorzio ha per oggetto il coordinamento e la disciplina dell'attività delle imprese consorziate per lo studio di fattibilità, la realizzazione e la gestione di opere a prevalente contenuto tecnologico ed impiantistico.
L'organizzazione comune è stata istituita dalle parti in conformità al dettato degli artt. 2602 e ss. Del C.C., in guisa tale da conseguire, per il tramite della ottimazione delle capacità tecniche, operative, gestionali e finanziarie delle singole Consorziate, la congiunta attuazione dell'oggetto Consortile.
Per la realizzazione del suo oggetto, il Consorzio in nome proprio, ma sempre per conto e nell'interesse delle imprese consorziate, potrà, fra l'altro, effettuare quanto segue: a) predisporre e presentare domande di prequalificazione ed offerte, in proprio conto o per conto e nell'interesse delle Consorziate nell'ambito di appalti, anche a Trattativa Privata, o Concessioni da affidarsi ad Enti Pubblici o Privati;
b) stipulare e sottoscrivere tutti i contratti o altri negozi relativi all'acquisizione ed alla realizzazione delle opere e gestire le relazioni con l'Ente Committente o Concedente e con ogni altra amministrazione Pubblica e Privata, nonché con ogni altro soggetto giuridico con cui si abbia ad intrattenere rapporti per la realizzazione dell'oggetto del Consorzio;
c) realizzare le attività ed i lavori in proprio o mediante assegnazione totale o parziale alle Imprese Consorziate o a Riunioni temporanee di tutte o solo di alcune delle imprese medesime;
d) eseguire l'eventuale direzione tecnica ed il coordinamento dei lavori;
e) svolgere tutti quei servizi che risultasse opportuno realizzare in tutto o in parte con mezzi comuni, approvvigionamento di materiali o di manodopera, noleggi da terzi ed acquisti da terzi di macchinari, trasporti, procedure espropriative, amministrative e fiscali, appalti a terzi, finanziamenti, fidejussioni, ecc.;
f) gestire tutti i rapporti con l'Ente appaltante o Concedente e cosi ad esempio: contabilità dei lavori, redazione degli stati di avanzamento, procedure revisionali e di variante, riscossione dei certificati di pagamento, ripartizione fra le consorziate degli importi corrispettivi, presentazioni e coltivazioni di eventuali riserve, contenzioso in sede amministrativa, arbitrale e giudiziale, in tutti i gradi di giurisdizione, ecc;
g) trattare per conto proprio o per conto e nell'interesse delle Consorziate tutti indistintamente gli affari aventi relazione con i lavori, l'offerta, la condotta delle trattative e la stipulazione dei relativi contratti ed atti.
h) Sostenere spese per conto e nell'interesse delle singole imprese consorziate. Sostenere i costi per conto delle imprese assegnatarie e ripartirli fra queste in proporzione alle rispettive quote di assegnazione dei lavori. Riscuotere e fatturare i corrispettivi dovuti all'Ente Appaltante o Concedente per conto delle Imprese Consorziate assegnatarie e ripartirli fra queste secondo le rispettive quote di assegnazione.

ART. 5
DURATA

Il Consorzio avrà durata pari a 20 (venti) anni dalla data di costituzione. Tale durata potrà essere prorogata o ridotta su delibera dell'assemblea generale straordinaria, in relazione alle esigenze di definizione dei rapporti e delle obbligazioni assunte dal Consorzio per conto delle Imprese Consorziate, in ordine alle esecuzioni inerenti l'espletamento dell'oggetto consortile.

ART. 6
FONDO CONSORTILE

Il Consorzio dispone per il suo funzionamento di un fondo consortile costituito:
- dal versamento "una tantum" di lire tremilioni che ogni Consorziato è obbligato a versare nelle casse del Consorzio per il solo fatto di partecipare al Consorzio medesimo;
- dalla quota sottoscritta e versata da ogni consorziato al suo ingresso in consorzio del valore minimo di Lit. 100.000 (centomila) o multiplo di lire 100.000. (centomila); il rapporto tra la quota di proprietà di ciascun consorziato e la totalità del fondo consortile costituisce la quota di partecipazione al fondo consortile del consorziato medesimo.
- dai beni con detti contributi acquisiti;
- il fondo potrà essere accresciuto durante la vita del Consorzio medesimo mediante ulteriori apporti in denaro o in natura da parte delle stesse Imprese Consorziate purchè effettuato da tutte le imprese proporzionalmente alle quota inizialmente posseduta od anche in misura non proporzionale e non da tutte se approvato dall'assemblea ordinaria degli associati. L'impiego e l'utilizzazione del fondo consortile sono deliberati dal Consiglio Direttivo;
- i contributi successivi che potranno essere deliberati per il funzionamento e gestione del consorzio in proporzione alla misura di partecipazione dei Consorziati ai lavori commissionati al Consorzio, inizialmente fissati nella misura del 5% dell'importo complessivo dei lavori assegnati non potranno essere conteggiati ai fini della percentuale di partecipazione al Consorzio e del diritto al voto. Allo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo si ripartisce tra le Consorziate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
La consorziata che esca dal Consorzio conserva il suo diritto alla ripartizione del fondo consortile residuo, riferito alla data della sua uscita, ma tale diritto potrà farsi valere soltanto al momento dello scioglimento del Consorzio.
Ciascuna Consorziata, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residua, dovrà provare agli organi del consorzio di aver definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso le altre consorziate, verso l'Ente Committente o Concedente e verso i Terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o le Consorziate possono essere chiamate a rispondere.
Eventuali eccedenze del fondo consortile potranno essere ripartite tra le consorziate, i ragione delle quote percentuali di partecipazione al Consorzio, dietro delibera del Consiglio Direttivo.
Ciascuna Consorziata, per il lavoro acquisito dal Consorzio, potrà risultare assegnataria da parte del Consorzio stesso, in relazione alle specializzazioni e proprie capacità operative, di 1 quota percentuale di attività o di lavori anche non corrispondente alla propria quota di partecipazione al fondo consortile.

ART.7
OBBLIGHI DELLE IMPRESE CONSORZIATE

Le consorziate si obbligano a collaborare nell'ambito del Consorzio per il perseguimento dell'oggetto medesimo, con il reciproco vincolo di esclusiva e non concorrenza limitatamente alle attività di volta esplicate dal Consorzio nell'ambito dell'oggetto consortile. Le consorziate ai fini del perfetto compimento dell'oggetto consortile si obbligano, ciascuna in proporzione alla percentuale di partecipazione al fondo consortile o, in caso di assegnazione, al valore di questa, a dare la propria assistenza in favore del consorzio anche attraverso la prestazione di apporti finanziari e di garanzie, controgaranzie, fidejussioni e cauzioni, per fronteggiare e risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti.
Il mancato versamento delle quote di finanziamento o la mancata prestazione di fidejussioni verrà considerato come inadempimento grave, decorsi 15 giorni dalla richiesta da parte del Consorzio.
Ciascuna consorziata si obbliga fin d'ora all'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligo scaturente dai contratti o dalle concessioni che saranno acquisiti dal Consorzio per la parte ad esso affidata e/o ad esso pertinente e si impegna altresì a sollevare le altre consorziate da ogni onere o danno derivante da suoi eventuali inadempimenti o comunque afferente lavori e prestazioni ad essa affidati. Le Consorziate si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto ed in altri atti o accordi interni, nonché delle deliberazioni degli organi consortili.

ART. 8
RAPPRESENTANZA

In relazione all'oggetto di cui all'art. 4, per quanto necessario le Consorziate espressamente conferiscono al Consorzio mandato con rappresentanza per presentare offerte a gare o trattative e stipulare contratti anche in riunione con altre imprese per conto delle medesime per costituire rapporti di appalto o concessione nonché per la cura e gestione dei suddetti rapporti.

ART. 9
ORGANI CONSORTILI

Gli organi del consorzio sono:

1) L'Assemblea;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente.

ART. 10
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea dei Consorziati composta dai rappresentanti di tutte le Imprese Consorziate, i quali possono farsi rappresentare da un delegato (che può essere anche un consorziato) con delega scritta.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio ogni qualvolta lo giudichi necessario o quando ne venga fatta richiesta anche da uno solo dei Consorziati, con avviso scritto, inviato almeno sei giorni prima della riunione contenente l'ora, il giorno, il luogo della riunione e della eventuale riunione in II convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
In caso di urgenza il termine suddetto può essere anticipato di tre giorni.
Anche in mancanza di convocazione sono comunque valide le assemblee ove sia presente la totalità dei consorziati e l'intero organo amministrativo in carica. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o eventualmente di persona di sua fiducia la quale fungerà da segretario. I verbali sono conservati dal Presidente in apposito registro ed i Consorziati possono prenderne conoscenza. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:
1) - nomina del Presidente del Consorzio e dei Componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente uno o più Vice -presidenti del Consorzio;
2) - approvazione della relazione annuale e del bilancio redatto dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio.
3) Assunzioni di partecipazioni in altre Società o Enti in genere.
4) - Acquisizione e vendita di beni immobili.
5) - Reintegrazioni o incrementi del fondo consortile che si rendessero necessari.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:
1) - allo scioglimento anticipato del Consorzio, ed alla nomina dei liquidatori determinandone il numero ed i poteri e la destinazione del fondo.
2) - Modifiche all'Atto Costitutivo o Statuto.
Ogni Consorziato ha diritto a tanti voti per ogni centomila lire di quota di partecipazione al fondo consortile di cui è titolare. L'Assemblea, per quanto non diversamente disposto, delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega ed il voto favorevole dei rappresentanti delle Imprese Consorziate che siano titolari di almeno il 51% (cinquantunopercento) delle quote di partecipazione al fondo consortile. Il Presidente del Consorzio assumerà anche la funzione di Presidente dell'Assemblea dei Consorziati.

ART. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) oppure da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea a maggioranza dei voti dei Consorziati. E' membro del consiglio Direttivo il Presidente del Consorzio. I componenti del consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il mandato di membro del Consiglio Direttivo non determina diritto ad emolumenti se non espressamente previsti dal Consiglio stesso per speciali incarichi conferiti ad uno o più dei suoi membri.

ART. 12
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell'oggetto Consortile, nell'ambito del presente atto costitutivo. In particolare Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà:
1) per conto delle Imprese Consorziate, formulare e presentare istanze di qualificazione ed offerte all'ente Committente per la stipula dei contratti di appalto o delle concessioni di cui all'oggetto del Consorzio;
2) deliberare la partecipazione o la promozione di Consorzi o Riunioni di Imprese;
3) assegnare tutto o parte delle attività o lavori alle Imprese Consorziate, secondo le relative capacità o specializzazioni;
4) istruisce la pratica per l'ammissione di altre Imprese al Consorzio, che dovrà essere poi approvata dall'assemblea ordinaria, delibera sull'esclusione di Consorziate;
5) accettare e rilasciare fidejussioni, cauzioni, garanzie, avalli, impegni e crediti da banche, Istituti di credito o Assicurativi, terzi;
6) acquistare, vendere, permutare e locare beni mobili in genere, necessari per il funzionamento del Consorzio;
7) stipulare, rinnovare, rescindere o risolvere contratti di trasporto, di noleggio, di comodato e di assicurazione procedendo a denuncie e liquidazioni di sinistri e quanto altro inerente;
8) aprire, intrattenere e chiudere depositi e conti correnti, sia bancari che postali, a nome del consorzio, disporre prelievi e versamenti sui conti attivi e passivi, intestare al consorzio, firmando assegni, disposizioni e quietanze;
9) esigere crediti e valori dovuti al Consorzio da chiunque ed a qualsiasi titolo concedendo abbuoni e sconti d'uso, novazioni, rinnovi e proroghe;
10) eseguire ogni operazione di carattere amministrativo, fiscale, organizzativo e disciplinare, curando l'osservanza di tutte le norme sostanziali ad esse inerenti;
11) provvedere alla nomina di Comitati tecnici e dell'/degli eventuale/i Direttore/i Tecnico/i, conferendo ad essi poteri e funzioni;
12) assumere e licenziare dipendenti;
13) deliberare compensi o indennizzi, di qualsiasi natura da corrispondersi alle singole consorziate;
14) procedere al coordinamento dei rapporti con le Consorziate, relativamente alla definizione dei limiti fra i vari affidamenti relativi a lavori, forniture e prestazioni, alla definizione delle interrelazioni ed alla risoluzione dei problemi relativi;
15) nominare procuratori speciali ed affidare speciali incarichi a terzi o membri del Consiglio Direttivo determinandone sia i poteri che gli emolumenti e le interessenze relative;
16) assumere determinazioni sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione, su compromessi e transazioni nominando procuratori, avvocati ed altri consulenti, e determinandone gli emolumenti relativi;
17) curare la redazione e la presentazione della situazione patrimoniale e del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
18) delegare parte dei propri poteri al Presidente o al Vice Presidente del Consorzio;
19) Assumere ogni altra determinazione e provvedere all'attuazione di tutto quanto rientrante nell'oggetto Consortile;

ART. 13
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito scritto del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente ovvero, qualora quest'ultimo non sia nominato o sia a sua volta impedito, dal Consigliere più anziano d'età. L'invito sarà inviato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax confermati con preavviso minimo di 3 giorni e riporterà l'ordine del giorno della seduta. Il Consiglio Direttivo sarà convocato quando il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente ovvero il Consigliere più anziano d'età, lo ritenga opportuno. Ogni membro del Consiglio Direttivo, compreso fra questi il Presidente ed il Vice Presidente, ha il diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza ed il voto favorevole dei Consiglieri che rappresentano la maggioranza. Delle decisioni del consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura di un segretario di volta in volta nominato da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni saranno in seguito trascritte in apposito libro-verbali.

ART. 14
PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti. Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e ne presiede gli organi. Egli tiene, in via esclusiva, anche per il tramite di propri rappresentanti, i rapporti con l'ente Committente o Concedente e gli organi ed uffici di questi, e provvede alla sottoscrizione degli atti e documenti contrattuali. Il Presidente da attuazione alle delibere del consiglio Direttivo esercitando i poteri a lui attribuiti. Può essere eletto anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 15
COMITATI TECNICI E DIRETTORI TECNICI

Il Consiglio Direttivo può delegare il compimento di determinati atti o categorie di atti a uno o più Comitati tecnici, dallo stesso all'uopo costituiti, determinandone al contempo modalità di costituzione e di funzionamento, nonché ad uno o più direttori tecnici, fissando i limiti dei mandati.

ART. 16
RAPPORTI CONSORZIO - CONSORZIATE

Le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse di una delle Consorziate dovranno essere integralmente rifuse al Consorzio dalla Consorziata stessa entro 15 gg. Le spese relative alla conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto e/o di rapporti di concessione assunti dal Consorzio dovranno essere rifuse dalle Consorziate, in proporzione al valore delle prestazioni e delle esecuzioni affidate a ciascuna di esse. I pagamenti delle Consorziate al Consorzio avverranno, anche in via anticipata. Secondo le esigenze del Consorzio.

ART. 17
ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' AFFIDATE ALLE IMPRESE CONSORZIATE

I lavori, le prestazioni ed ogni altra attività derivante dall'affidamento in appalto e/o in concessione saranno eseguite o dalle singole Imprese Consorziate secondo le modalità e le condizioni disposte dal consiglio Direttivo o direttamente dal Consorzio in nome e per conto delle Consorziate. Delle obbligazioni nascenti dagli atti e contratti stipulati da ciascuna Impresa Consorziata assegnataria di opere e/o attività risponde esclusivamente l'Impresa che li ha posti in essere.
Ciascuna Impresa Consorziata resta, quindi, indipendente e conserva la propria autonomia nella gestione, esecuzione ed amministrazione dei lavori e delle attività di propria competenza ed assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità e rischio di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale conseguenti alla loro esecuzione.
Resta pertanto inteso che ciascuna Impresa Consorziata sarà l'unica responsabile nei confronti del Consorzio e delle altre consorziate oltre nei confronti della Committente dei risultati tecnici ed economici dei lavori di propria competenza in relazione alle attività, prestazioni, lavorazioni e forniture effettivamente eseguite non avendo diritto a corrispettivi o compensi diversi da quelli previsti.

ART. 18
ESCUSSIONE DI GARANZIE E CAUZIONI

Qualora le Consorziate fossero richieste di pagamento da terzi anche a motivo della prestazione di garanzie o fidejussioni in conseguenza degli impegni assunti dal Consorzio in nome e per conto di tutte le Consorziate, in forza di quanto previsto dal presente atto e non per atto o fatto dipendente dalla assegnazione alla singola consorziata, o dall'esecuzione di questa, gli effetti e gli oneri eventualmente sopravvenienti verranno sopportati da tutte le Imprese e da ciascuna di esse in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al fondo consortile. Ciascuna Consorziata si impegna a porre a disposizione ,prontamente e proporzionalmente al valore delle prestazioni e delle esecuzioni ad essa affidate,le somme che fossero richieste al Consorzio o ad una o più di essere da parte di terzi anche a motivo o in dipendenza della prestazione di garanzie e fidejussioni. Il relativo regolamento finanziario avverrà negli stessi modi e termini richiesti dal terzo e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta motivata ,avanzata al Consorzio o dalla/e Consorziata/e e interessata/e. In caso di ritardo nei pagamenti,la Consorziata inadempiente sarà tenuta al pagamento di interessi pari al prime rate ABI corrente alla data,maggiorato di 5 (cinque) punti,in favore della/e consorziata/e,creditrice/i,da capitalizzarsi a trimestri solari,salvo il maggior danno. Ove entro il 15° giorno successivo alla data di inoltro della richiesta sopra prevista,il consorziato/i sopra obbligati non abbiano provveduto al pagamento il consorziato o i consorziati escussi eserciteranno il diritto di regresso nei confronti della Consorziata o delle Consorziate inadempienti salva ogni altra azione, Nelle ipotesi di cui al presente articolo,le Consorziate obbligate al pagamento in favore dei richiedenti,rinunciano espressamente alla proposizione di eccezioni di qualunque specie nei confronti di queste ultime.

ART.19
RECESSO ED ESCLUSIONE

Ciascuna delle Imprese consorziate potrà esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione all'assemblea con tre mesi di preavviso a mezzo di raccomandata A.R.,salvo l'esecuzione ed il completamento dei lavori affidati dal Consorzio all'Impresa recedente, salvo in ogni caso quanto prescritto dall'art.2437.c.c. Si dà luogo alla esclusione di un'impresa dal Consorzio all'insorgere per essa di una delle seguenti condizioni:
1)stato di fallimento,liquidazione,cessazione di attività o altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione,in corso o dichiarati;
2)cancellazione da Albi(A.N.C. o Albo Imprese Artigiane);
3)inadempimenti gravi alle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio e delle altre Consorziate in forza del presente contratto,delle delibere degli organi del Consorzio,dei regolamenti interni o degli atti di esecuzione di questi.
In caso di esclusione di una Consorziata,fatto salvo per le altre consorziate il diritto di risarcimento dei danni eventualmente emergenti,il rimborso della quota e lo scioglimento degli obblighi connessi a finanziamenti e garanzie già rilasciate dovranno avvenire in modi e tempi che comunque salvaguardino gli interessi delle altre consorziate . Sulla esclusione delibererà il Consiglio direttivo e stabilirà come regolare le relative pendenze. In alternativa all'esclusione,ovvero e comunque cumulativamente con quella il Consiglio potrà deliberare la revoca della assegnazione di lavori all'inadempiente.e/o la riduzione della partecipazione fino ad una percentuale puramente nominale pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento). L'inadempiente dovrà in tal caso compiere quanto necessario a consentire tale revoca e riduzione. Le imprese consorziate possono recedere dal Consorzio anche per gli stessi motivi per cui è ammessa l'esclusione,con comunicazione al Consiglio Direttivo ed indicandone le motivazioni,salvo quanto prescritto al 1° comma. Il Consiglio Direttivo determinerà la data di efficacia di cessazione del rapporto ed il regolamento delle relative pendenze economiche e finanziarie. In tali casi l'impresa consorziata esclusa o recedente è comunque obbligata alla restituzione nei confronti del Consorzio ,con decorrenza dalla data di efficacia della cessazione di qualsiasi somma ,anche residua,erogata alla Consorziata a titolo di finanziamento e/o anticipazione sui lavori,sulle prestazioni ed attività di competenza. Ciascuna consorziata esplicitamente dichiara,per il caso di esclusione,di rinunciare,ora per allora,ad avanzare nei confronti del Consorzio eccezione alcuna su detti finanziamenti e/o anticipazioni ,e/o vantare diritti e pretese sulla esecuzione dei lavori affidati in appalto e/o concessione al Consorzio,anche se in precedenza assegnati in tutto o in parte alla Impresa esclusa o recedente. Le fidejussioni di garanzia per i finanziamenti e/o anticipazioni di cui sopra prestate da ogni impresa consorziata a favore del Consorzio,dovranno recepire nel testo di contratto,la clausola di cui ai commi precedenti,ed a totale salvaguardia del Consorzio e delle Imprese Consorziate,dovranno contenere l'impegno dell'Ente garante di corrispondere al Consorzio le somme dovute a semplice richiesta con rinuncia a qualsiasi eccezione al riguardo,sulla semplice constatazione dell'avvenuta esclusione e ancorchè questa venga contestata dalle Consorziate escluse.

ART.20
AMMISSIONE DI NUOVE CONSORZIATE

Possono far parte del Consorzio le Imprese o società legalmente operanti che abbiano per oggetto almeno una delle seguenti attività o attività ad esse affini o connesse:costruzione e/o gestione di impianti civili,industriali e speciali,meccanici,di condizionamento,idraulici,elettrici,elettronici,telefonici e tecnologici in genere nonchè l'esecuzione di rivestimenti isolanti,verniciature e lavori edili in genere,aventi sede nel Territorio nazionale,salvo deroghe di volta in volta stabilite. Possono altresì far parte del Consorzio le società formate da Aziende operanti nei predetti settori con attività nell'intero territorio nazionale nonchè lavoratori autonomi esercitanti attività funzionalmente connesse o collegate a quella sopra descritte. L'ammissione di nuovi consorziati viene deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta dal Consiglio con il consenso,in caso di concessioni in essere,dell'Ente concedente o committente,salvo il rispetto delle disposizioni previste dalla Legislazione antimafia in caso di opere pubbliche.

ART.21
RESPONSABILITA'

Le responsabilità per tutte le obbligazioni che saranno assunte nei confronti dei Terzi,escluso l'Ente concedente o committente ,dagli organi del Consorzio o dall persone che ne hanno la rappresentanza,sono regolate dalle disposizioni dell'art.2615 c.c. Le Imprese consorziate restano impegnate ad assumere nei confronti dell'ente concedente o committente le responsabilità che questo richieda nei contratti o convenzioni,fermo restando che detta responsabilità saranno limitate in ragione delle quote di partecipazione al Consorzio. Nei rapporti interni tra le varie Consorziate ciascuna di esse risponderà per i compiti concernenti i lavori che le saranno assegnati. In caso di inadempienza da parte di una delle consorziate,questa dovrà risarcire alle altre Consorziate i conseguenti danni,fermo l'obbligo da parte di queste ultime di rimediare agli effetti delle inadempienze facendo quanto possibile per ridurre il danno e tenendo comunque indenne il Consorzio e le persone che hanno agito in nome di questo.

ART.22
UTILI E PERDITE DELLE CONSORZIATE

Come espressamente previsto il Consorzio non ha alcun scopo di lucro. Gli utili e le perdite saranno esclusivamente a favore ed a carico diretto delle singole Consorziate.

ART.23
MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica del presente atto costitutivo e statuto dovrà essere proposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ovvero da una delle Consorziate al Presidente. Questi,ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o in assegna ed impedimento di quest'ultimo il Consigliere più anziano di età curerà la convocazione dei Consorziati mediante lettera raccomandata spedita 6 giorni prima della data stabilita per la riunione. Le modifiche devono essere approvate dall' assemblea straordinaria.

ART.24
BILANCIO

L'esercizio annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio l'assemblea approva la situazione patrimoniale del Consorzio osservando le disposizioni di cui all'art.2615 bis del codice civile. Il primo bilancio sarà riferito al periodo intercorrente tra la data di costituzione del Consorzio ed il 31 dicembre 1996.

ART.25
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le consorziate o tra queste e il consorzio relativamente al presente statuto,se non risulta composta in via amichevole,sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale,il quale giudicherà secondo diritto in maniera rituale. Ciascuna delle parti tra le quali sia insorta la controversia nominerà un arbitro,mentre il presidente del Collegio sarà nominata d'accordo dagli arbitri indicati dalle parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia. Qualora gli arbitri nominati dalle parti fossero in numero dispari,dovranno essere nominati ,da quest'ultimi o dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia ,in caso di loro disaccordo,altri 2 (due) arbitri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio. Ugualmente al Presidente del Tribunale di Civitavecchia sarà richiesta la nomina di quegli arbitri di cui una o più delle parti convenute in giudizio arbitrale non abbia provveduto nei modi e nei termini di cui all'art.810 cpc. Gli arbitri emetteranno la loro decisione entro 90 (novanta)giorni dalla costituzione e sono tenuti al rispetto del principio del contraddittorio. sede del Collegio sarà Civitavecchia dove sarà pronunciato il lodo. Valgono le norme di cui al codice di procedura civile. I consorziati si danno atto che il ricorso all'arbitrato non costituisce in alcun modo titolo per la sospensione o l'interruzione dell'esecuzione della parte dell'intervento che venga loro affidata.

Art.26
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art.2611 c.c. In caso di scioglimento,il Consiglio Direttivo in carica a tale momento nominerà un liquidatore il quale definirà i rapporti eventualmente in corso,compilerà un rendiconto finale e ripartirà tra le consorziate,in proporzione alle rispettive quote le risultanze nonchè l'eventuale residuo del fondo Consortile. Le quote del fondo consortile ripartite all'atto di scioglimento del Consorzio di verranno esigibili da ciascuna consorziata solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i loro rapporti pendenti nei confronti del Consorzio.

ART.27
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
Firmato:
Claudio DELL'ANNO
Giovanni PARASASSI Notaio.